Art. 23. 
  1. All'articolo 10-sexies della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, i  commi
1, 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  "La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o  consentire  le
licenze,  le  autorizzazioni,  le  concessioni,  le  erogazioni,   le
abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10,  e  prima  di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e  i  subcontratti  di
cui al  medesimo  articolo  deve  acquisire  apposita  certificazione
relativa all'interessato circa la sussistenza  a  suo  carico  di  un
procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una
misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di  provvedimenti
che  applicano  una  misura  di  prevenzione  e  dispongono  divieti,
sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del  secondo
comma dell'articolo 10-quater. Per  i  rinnovi,  allorche'  la  legge
dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i
provvedimenti comunque conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti,
salvo gli atti di esecuzione, e per i  contratti  derivati  da  altri
gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste  con
riguardo  alla  certificazione   dei   provvedimenti   definitivi   o
provvisori che applicano la misura  di  prevenzione  o  dispongono  i
divieti, le sospensioni o le decadenze."; 
  "4.  Quando  gli  atti  o  i  contratti  riguardano  societa',   la
certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa
e' altresi' richiesta, se trattasi  di  societa'  di  capitali  anche
consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile,  o  di
societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi  di
cui al libro V, titolo X, capo II, sezioni I e II, del codice civile,
nei confronti del  legale  rappresentante  e  degli  eventuali  altri
componenti l'organo  di  amministrazione,  nonche'  di  ciascuno  dei
consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga  una
partecipazione  superiore  al  10  per  cento,  e  di  quei  soci   o
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi
operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica
amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602  del  codice
civile, la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha  la
rappresentanza  e  degli  imprenditori  o  societa'  consorziate.  Se
trattasi  di  societa'  in  nome  collettivo,  la  certificazione  e'
richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di  societa'  in
accomandita  semplice,  nei  confronti  dei  soci  accomandatari.  Se
trattasi delle societa' di cui all'articolo 2506 del  codice  civile,
la certificazione  e'  richiesta  nei  confronti  di  coloro  che  le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."; 
  "6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su  richiesta
del privato interessato presentata alla prefettura competente per  il
luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede,  se  trattasi  di
societa', impresa o ente.  La  relativa  domanda,  alla  quale  vanno
allegati i certificati prescritti, deve specificare i  provvedimenti,
atti o contratti per i quali la  certificazione  e'  richiesta  o  le
amministrazioni o enti pubblici interessati  ed  indicare  il  numero
degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura  speciale,
incaricata di ritirarli. La certificazione e'  valida  per  tre  mesi
dalla data del  rilascio  e  puo'  essere  prodotta  anche  in  copia
autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968,  n.
15.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 14/11/1990,  n.  266
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.