Art. 24. 1. Al comma 2 del'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e di gestione.".