Art. 24. 
  1. Al comma 2 del'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Dette  disposizioni  si
applicano a tutte le procedure delle  amministrazioni  e  degli  enti
pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonche'
alle concessioni di costruzione e di gestione.".