Art. 7. 
  1. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 9. - Le pene stabilite dalla legge per i reati concernenti le
armi alterate nonche' le armi e le munizioni di  cui  all'articolo  1
della legge  18  aprile  1975,  n.  110,  sono  triplicate  e  quelle
stabilite per i reati concernenti le  armi  e  le  munizioni  di  cui
all'articolo 2, commi  primo  e  secondo,  della  stessa  legge  sono
raddoppiate, se i fatti sono commessi da persona  sottoposta  ad  una
misura di prevenzione.".