Art. 7. 1. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - Le pene stabilite dalla legge per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono raddoppiate, se i fatti sono commessi da persona sottoposta ad una misura di prevenzione.".