Art. 8. 
  1.  Per  i  delitti  commessi  per  agevolare   l'attivita'   delle
associazioni previste  dall'articolo  416-  bis  del  codice  penale,
punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata da  un
terzo alla meta'. 
  2.  Le  circostanze  attenuanti,   diverse   da   quella   prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con  l'aggravante  di
cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti  o  prevalenti
rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.