Art. 8. 1. Per i delitti commessi per agevolare l'attivita' delle associazioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.