Art. 9. 1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis (Omessa custodia di armi). - Chiunque consegna o lascia portare a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. La stessa pena si applica per chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel comma precedente giunga ad impossessarsene agevolmente. Quando il fatto di cui al primo comma e' commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui puo' svolgersi l'esercizio dell'attivita' venatoria, la pena e' dell'ammenda fino a lire un milione. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.". 2. L'articolo 702 del codice penale e' abrogato.