Art. 9. 
  1. Dopo l'articolo 20 della  legge  18  aprile  1975,  n.  110,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 20-bis (Omessa custodia  di  armi).  -  Chiunque  consegna  o
lascia portare a  minori  degli  anni  diciotto,  che  non  siano  in
possesso  della  licenza  dell'autorita',  ovvero  a  persone   anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone  imperite  nel
maneggio, un'arma fra quelle  indicate  nel  primo  e  secondo  comma
dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli  pirici
e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  con
l'arresto fino a due anni. 
  La stessa pena si applica  per  chi  trascura  di  adoperare  nella
custodia delle armi,  munizioni  ed  esplosivi  predetti  le  cautele
necessarie per impedire che alcune delle persone indicate  nel  comma
precedente giunga ad impossessarsene agevolmente. 
  Quando il fatto di  cui  al  primo  comma  e'  commesso  in  luoghi
predisposti per il tiro o in quelli in cui puo' svolgersi l'esercizio
dell'attivita' venatoria, la pena e'  dell'ammenda  fino  a  lire  un
milione. 
  Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano  le  armi,  le
munizioni  o  gli  esplosivi  indicati   nell'articolo   1   o   armi
clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.". 
  2. L'articolo 702 del codice penale e' abrogato.