(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 
   SETTEMBRE 1990, N. 262. 
 
  Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis. - 1. Le  eccedenze  di  spesa  rispetto  alle  entrate
complessive, registrate dalle unita' sanitarie locali e  dagli  altri
enti che erogano assistenza  sanitaria  per  l'esercizio  1989,  sono
coperte in via prioritaria con i proventi derivanti  dall'alienazione
totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e
66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti  a  vincoli  di
qualsiasi natura. I disavanzi delle unita' sanitarie locali  e  degli
altri enti che erogano assistenza sanitaria  che  non  dispongono  di
beni patrimoniali alienabili e le eventuali  eccedenze  che  non  sia
possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati  dalle
regioni e province autonome con criteri e modalita' da definirsi  con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello del tesoro,
sono  ripianati  dalle  regioni  mediante  operazioni  di  mutuo,  da
stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende  e  gli
istituti di credito ordinario  e  speciale  individuati  da  apposito
decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la  durata  e
le modalita'. Le regioni e le province  autonome  fanno  fronte  agli
oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500  miliardi  a  decorrere
dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo
previste e vincolate  a  decorrere  dall'anno  1993.  Sugli  atti  di
alienazione vigila una commissione nominata dalla regione o provincia
autonoma  e  presieduta  da   un   magistrato   delle   giurisdizioni
amministrative che si avvale  delle  valutazioni  dei  locali  uffici
tecnici erariali". 
  All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  "3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni
concesse ai sensi del comma  1,  desunta  dai  conti  consuntivi  dei
singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni  straordinarie
di cassa di cui al comma 2 sono assunti  a  carico  delle  regioni  e
province autonome e sono finanziati con  operazioni  di  mutuo,  fino
alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino  residente  per  ciascuna
regione o provincia autonoma, con  oneri  di  ammortamento  a  carico
dello Stato. 
  3-bis. Alla differenza residua si fa fronte: 
    a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del  bilancio  delle
regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi  di
bilancio o mediante alienazione di beni disponibili  ovvero  mediante
la contrazione di mutui  o  prestiti  con  istituti  di  credito,  da
assumere anche in deroga  alle  limitazioni  previste  dalle  vigenti
disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle  relative  rate  di
ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6
della legge 14 giugno 1990, n. 158; 
    b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione  di  mutui
con oneri di ammortamento a carico dello Stato. 
  3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di  ammortamento  a  carico
dello Stato possono essere attivate con le  aziende  ed  istituti  di
credito ordinario e speciale individuati ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 2, lettera b), del decreto-legge  25  novembre  1989,  n.  382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.  8,  e
secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma  medesima;
al  pagamento  delle  rate  di  ammortamento  provvedono   gli   enti
mutuatari. 
  3-quater.  All'onere  per   l'ammortamento   dei   mutui   per   il
finanziamento della spesa di pertinenza  statale,  valutato  in  lire
2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli  enti  mutuatari  provvedono
mediante utilizzo  di  quota  parte  del  Fondo  sanitario  nazionale
all'uopo prevista e vincolata".