ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262. Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unita' sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle unita' sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalita'. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali". All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. 3-bis. Alla differenza residua si fa fronte: a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158; b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato. 3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari. 3-quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata".