(Allegato-art. 10)
                             Articolo 10. 
 
  1. Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla
elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza. 
  2. L'Ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due  Vice
Presidenti e  da  due  Segretari  e  dura  in  carica  per  il  tempo
corrispondente alla meta' della legislatura. 
  3.  Alla  elezione  del  Presidente,  dei  Vice  Presidenti  e  dei
Segretari si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo
che non venga richiesto il voto segreto da un quinto dei  consiglieri
assegnati alla Regione. 
  4. Il  Presidente  e'  eletto  a  maggioranza  dei  quattro  quinti
dell'Assemblea. Se dopo due  scrutini  nessun  candidato  ottiene  la
maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi  di  diritto
il giorno successivo, e' sufficiente  la  maggioranza  dei  voti  dei
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo tale votazione, e' richiesta
la presenza della maggioranza dei consiglieri ed  e'  eletto  chi  ha
ottenuto il maggior numero di voti o, in caso  di  parita',  il  piu'
anziano di eta'. 
  5. Per la elezione dei Vice Presidenti  e  dei  Segretari,  ciascun
consigliere vota un  solo  nome.  Vengono  eletti  coloro  che  hanno
riportato il maggior numero di voti.  In  caso  di  parita'  di  voti
risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'.