Articolo 14. 1. Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente. 2. Il Presidente e' tenuto a convocare il Consiglio qualora lo richiedano o il Presidente della Giunta ovvero un decimo dei consiglieri. I richiedenti ne informano i componenti del Consiglio. 3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, il Consiglio si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.