(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14. 
 
  1. Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente. 
  2. Il Presidente e' tenuto a  convocare  il  Consiglio  qualora  lo
richiedano  o  il  Presidente  della  Giunta  ovvero  un  decimo  dei
consiglieri. I richiedenti ne informano i componenti del Consiglio. 
  3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni,  il  Consiglio
si riunisce di diritto il quinto giorno  non  festivo  immediatamente
successivo.