(Allegato-art. 18)
                             Articolo 18. 
 
  1. Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo isitituite, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento, svolgono le inchieste di  cui
al  sesto  comma  dell'articolo  7,  sulle  materie   di   competenza
regionale. 
  2. Il consiglio, inoltre, puo'  isituire  commissioni  speciali  di
indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.