(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
 
  1. La Regione esercita i propri  poteri  perseguendo  le  finalita'
politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica. 
  2. Promuove le riforme  necessarie  per  la  piena  attuazione  dei
principi di eguaglianza e di pari dignita' sociale dei  cittadini,  e
per il completo sviluppo della persona umana. 
  3. Ispira la propria azione al principio di solidarieta',  operando
per affermare i diritti  dei  cittadini,  per  il  superamento  degli
squilibri economici, sociali e  territoriali  esistenti  nel  proprio
ambito e nella comunita' nazionale. Concorre inoltre a realizzare  lo
sviluppo civile,  economico  e  sociale  della  comunita'  regionale,
operando per: 
  a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori,  la  tutela  dei
loro diritti e la valorizzazione delle loro  attitudini  e  capacita'
professionali; 
  b)  garantire,  anche  attraverso  azioni  positive,   la   parita'
giuridica, sociale ed economica della donna; 
  c)  assicurare  la  funzione  sociale   dell'iniziativa   economica
pubblica e privata, anche promuovendo  lo  sviluppo  delle  forme  di
associazionismo economico e della cooperazione; 
  d) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociali e
di tutela attiva della salute, capace di  affrontare  ogni  forma  di
disagio sociale e personale anche con il responsabile  coinvolgimento
delle aggregazioni di volontariato; 
  e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai
livelli piu' alti; 
  f) tutelare e sviluppare  le  risorse  ambientali,  territoriali  e
naturali nell'interesse della collettivita' ed  in  funzione  di  una
sempre piu' alta qualita' della vita.