Articolo 2. 1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita' politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica. 2. Promuove le riforme necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana. 3. Ispira la propria azione al principio di solidarieta', operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale, operando per: a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacita' professionali; b) garantire, anche attraverso azioni positive, la parita' giuridica, sociale ed economica della donna; c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione; d) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociali e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato; e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli piu' alti; f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettivita' ed in funzione di una sempre piu' alta qualita' della vita.