(Allegato-art. 22)
                             Articolo 22. 
 
  1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta  in  seguito  alla
discussione di documenti politico-programmatici presentati da  almeno
un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione  ed  illustrati  dai
candidati  alla  Presidenza,  di  cui  ciascun   documento   contiene
l'indicazione. 
  2. L'elezione del  Presidente  ha  luogo  per  appello  nominale  a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se  dopo
due votazioni nessuno dei candidati ha riportato tale maggioranza, si
procede ad una votazione di ballottaggio fra i  candidati  che  hanno
ottenuto nella seconda  votazione  il  maggior  numero  di  voti.  E'
proclamato eletto il candidato che  ottiene  il  maggior  numero  dei
voti. 
  3. L'elezione degli altri componenti della Giunta e' immediatamente
successiva a quella del Presidente ed  avviene  su  lista  da  questi
presentata, comprendente, oltre ai nominativi dei candidati, anche la
determinazione dei rispettivi incarichi. 
  4. La lista e' votata per appello nominale con unica votazione. 
  L'elezione  ha  luogo  a  maggioranza  assoluta   dei   consiglieri
assegnati alla Regione.  Se  dopo  due  votazioni  la  lista  non  ha
riportato tale maggioranza, nella terza votazione e'  sufficiente  la
maggioranza dei voti espressi esclusi gli astenuti. 
  5. Se la lista non e' approvata,  la  elezione  del  Presidente  si
intende revocata.