(Allegato-art. 25)
                             Articolo 25. 
 
  1. In caso di dimissioni o di ogni altra causa di cessazione  dalla
carica di un componente della Giunta, il Presidente, in attesa  della
nuova elezione da parte  del  Consiglio,  ne  assume  le  funzioni  o
incarica altro componente. Analogamente  il  Presidente  provvede  in
caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta.