Articolo 3. 1. La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo e gli strumenti della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni. 2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione ed attuazione dei programmi statali; provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, alla formazione del programma di sviluppo regionale ed alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche.