(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
 
  1. La Regione, nel  realizzare  le  proprie  finalita',  assume  il
metodo e gli strumenti della programmazione; persegue il raccordo fra
gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province  e  dei
Comuni. 
  2. Concorre, quale soggetto della programmazione,  alla  formazione
ed attuazione dei programmi statali; provvede,  in  armonia  con  gli
indirizzi  della  programmazione  nazionale,  alla   formazione   del
programma di sviluppo regionale ed alla definizione e  attuazione  di
specifici piani di intervento, assicurando  la  partecipazione  degli
enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione  e
delle altre organizzazioni sociali ed economiche.