Articolo 37. 1. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazione interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione. 2. Il Consiglio regionale puo' deliberare, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, l'indizione di referendum consultivi per conscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti, che, se hanno natura legislativa, debbono concernere esclusivamente materie di cui all'aticolo 117 della Costituzione. Il referendum puo' riguardare anche provvedimenti di competenza di altri organi fondamentali della Regione qualora questi ultimi lo propongano. Il referendum deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori e l'ambito territoriale nel quale viene indetto.
Nota all'art. 37: - L'art. 133, secondo comma, della Costituzione prevede che: "La regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".