(Allegato-art. 37)
                             Articolo 37. 
 
  1. La legge regionale disciplina le forme  di  consultazione  delle
popolazione interessate in materia di istituzione di nuovi  Comuni  e
di modifiche delle loro circoscrizioni e  denominazioni,  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione. 
  2. Il Consiglio  regionale  puo'  deliberare,  con  la  maggioranza
assoluta dei  consiglieri  assegnati  alla  Regione,  l'indizione  di
referendum consultivi per conscere l'orientamento  delle  popolazioni
interessate  a  determinati  provvedimenti,  che,  se  hanno   natura
legislativa,  debbono  concernere  esclusivamente  materie   di   cui
all'aticolo 117 della Costituzione.  Il  referendum  puo'  riguardare
anche provvedimenti di competenza di altri organi fondamentali  della
Regione qualora questi  ultimi  lo  propongano.  Il  referendum  deve
indicare  il  quesito  da  rivolgere   agli   elettori   e   l'ambito
territoriale nel quale viene indetto. 
 
          Nota all'art. 37: 
          - L'art. 133, secondo  comma,  della  Costituzione  prevede
          che: "La regione, sentite le popolazioni interessate,  puo'
          con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni
          e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".