Articolo 46. 1. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge. 2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e alla competenza degli uffici regionali, alla disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, garantendo ad esso l'effettivo esercizio dei diritti sindacali. 3. I dipendenti della Regione, salva l'uniformita' di stato giuridico e trattamento economico, sono inquadrati in due ruoli organici, approvati con legge, riservati, rispettivamente, ai dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale. 4. Possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di compiti attinenti al Gabinetto e alle segreterie particolari degli organi della Regione e delle articolazioni del Consiglio, nonche', per ragioni particolari e in casi limitati, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali dei servizi e uffici regionali. 5. Possono essere altresi' conferiti incarichi a tempo determinato, per compiti speciali, a esperti e specialisti aventi particolare e riconosciuta competenza e qualificazione. La nomina e' deliberata dal Consiglio regionale, che determina l'onorario da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro, all'impegno richiesto e, quando la natura dell'incarico lo consente, ai risultati conseguiti. 6. Ai dirigenti dell'amministrazione regionale puo' essere delegata l'emanazione di provvedimenti amministrativi, secondo criteri e modalita' stabiliti da leggi regionali.