(Allegato-art. 46)
                             Articolo 46. 
 
  1. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico  concorso,
salvi i casi previsti dalla legge. 
  2.  La   legge   regionale   determina   i   principi   in   ordine
all'organizzazione e alla competenza  degli  uffici  regionali,  alla
disciplina dello stato giuridico  e  del  trattamento  economico  del
personale, garantendo  ad  esso  l'effettivo  esercizio  dei  diritti
sindacali. 
  3.  I  dipendenti  della  Regione,  salva  l'uniformita'  di  stato
giuridico e trattamento  economico,  sono  inquadrati  in  due  ruoli
organici,  approvati  con  legge,  riservati,   rispettivamente,   ai
dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale. 
  4. Possono essere conferiti incarichi a tempo  determinato  per  lo
svolgimento di compiti  attinenti  al  Gabinetto  e  alle  segreterie
particolari degli organi della  Regione  e  delle  articolazioni  del
Consiglio, nonche', per ragioni particolari e in casi  limitati,  per
lo  svolgimento  di  funzioni  dirigenziali  dei  servizi  e   uffici
regionali. 
  5. Possono essere altresi' conferiti incarichi a tempo determinato,
per compiti speciali, a esperti e specialisti  aventi  particolare  e
riconosciuta competenza e qualificazione. La nomina e' deliberata dal
Consiglio regionale, che determina  l'onorario  da  corrispondere  in
relazione all'importanza del lavoro, all'impegno richiesto e,  quando
la natura dell'incarico lo consente, ai risultati conseguiti. 
  6. Ai dirigenti dell'amministrazione regionale puo' essere delegata
l'emanazione  di  provvedimenti  amministrativi,  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti da leggi regionali.