(Allegato-art. 49)
                             Articolo 49. 
 
  1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, entro il 31  dicembre,
il bilancio di previsione. 
  2. Il bilancio della Regione, cui vanno allegati  i  bilanci  degli
enti e delle aziende regionali,  e'  accompagnato  da  una  relazione
previsionale con particolare riferimento al bilancio  pluriennale  ed
alle esigenze della programmazione economica. 
  3. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi. 
  4. La legge di approvazione del bilancio si adegua  all'ordinamento
statale in ordine alla determinazione di nuove  entrate  e  di  nuove
spese. Ogni altra legge che  importi  nuove  e  maggiori  spese  deve
indicare i mezzi per farvi fronte. 
  5. Il progetto di bilancio e'  presentato  dalla  Giunta  regionale
entro il 31 ottobre. Gli enti e le aziende regionali  sono  tenuti  a
presentare il loro bilancio preventivo prima della presentazione  del
progetto di bilancio della Regione.