Articolo 5. 1. La Regione riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative e amministrative e ne promuove l'esercizio con legge, in conformita' ai principi del presente Statuto. 2. Garantisce la piu' ampia informazione sulla propria attivita', come presupposto per una effettiva partecipazione della comunita' regionale.