(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
  1. La Regione riconosce il diritto dei cittadini, delle  formazioni
sociali intermedie, degli enti e  delle  associazioni  che  esprimono
interessi  ed  istanze  di  rilevanza  sociale,  a  partecipare  alla
formazione  e  all'attuazione  delle   sue   scelte   programmatiche,
legislative e amministrative e ne promuove l'esercizio con legge,  in
conformita' ai principi del presente Statuto. 
  2. Garantisce la piu' ampia informazione sulla  propria  attivita',
come presupposto per una  effettiva  partecipazione  della  comunita'
regionale.