(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
  1.  Il  Consiglio  regionale  determina  l'indirizzo  politico   ed
amministrativo della Regione. 
  2. Esercita le potesta' legislative e  regolamentari,  e  adotta  i
provvedimenti generali di attuazione delle leggi statali e gli  altri
atti di interesse generale ad esso attribuiti  dalla  Costituzione  e
dal presente Statuto. 
  3.  Esercita  il  controllo  sull'attivita'  amministrativa   della
Giunta. 4. Spetta in ogni caso al Consiglio: 
  a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della  Regione,
le  loro  variazioni,  il   rendiconto   consuntivo   e   l'esercizio
provvisorio; 
  b) formulare le proposte ed i  pareri  della  Regione  agli  organi
dello Stato, per l'elaborazione di  programmi  e  piani  nazionali  o
comunque di competenza dello Stato; 
  c) approvare gli atti  generali  regionali  di  programmazionee  di
pianificazione economica e territoriale ed i relativi atti settoriali
di attuazione; 
  d)  esprimere   i   pareri   previsti   dall'articolo   133   della
Costituzione; 
  e) deliberare gli atti ed i provvedimenti generali attuativi  delle
direttive ed applicativi dei regolamenti  della  Comunita'  economica
europea; 
  f)  deliberare  le  intese  e  le   gestioni   interregionali,   la
costituzione   di   consorzi   e   la   partecipazione   a   societa'
interregionali; 
  g)  deliberare  le  nomine  e  le  elezioni  che  sono   attribuite
espressamente  al  Consiglio  regionale  dalla  Costituzione,   dallo
Statuto, dalla legge o  da  ogni  altra  fonte;  oppure  quando  sono
attribuite  genericamente  alla  Regione,  nei  casi  in  cui  vi  e'
l'obbligo di assicurare  la  rappresentanza  della  minoranza  o  gli
eletti hanno meri compiti di rappresentanza  istituzionale,  che  non
impegna  l'attuazione  dell'indirizzo  politico-amministrativo  della
Regione. 
  5. Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili. 
  6. Il Consiglio esercita i poteri  di  inchiesta  tramite  apposite
commissioni. 
 
                               NOTE ALLO STATUTO 
            Nota all'art. 7: 
            -  Il  testo  dell'art.  133  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
            "Art. 133 - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali
          e  la  istituzione  di  nuove  province  nell'ambito  d'una
          regione sono  stabiliti  con  leggi  della  Repubblica,  su
          iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. 
            La regione, sentite le popolazioni interessate, puo'  con
          sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi  comuni  e
          modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".