Articolo 7. 1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione. 2. Esercita le potesta' legislative e regolamentari, e adotta i provvedimenti generali di attuazione delle leggi statali e gli altri atti di interesse generale ad esso attribuiti dalla Costituzione e dal presente Statuto. 3. Esercita il controllo sull'attivita' amministrativa della Giunta. 4. Spetta in ogni caso al Consiglio: a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio; b) formulare le proposte ed i pareri della Regione agli organi dello Stato, per l'elaborazione di programmi e piani nazionali o comunque di competenza dello Stato; c) approvare gli atti generali regionali di programmazionee di pianificazione economica e territoriale ed i relativi atti settoriali di attuazione; d) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione; e) deliberare gli atti ed i provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunita' economica europea; f) deliberare le intese e le gestioni interregionali, la costituzione di consorzi e la partecipazione a societa' interregionali; g) deliberare le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente al Consiglio regionale dalla Costituzione, dallo Statuto, dalla legge o da ogni altra fonte; oppure quando sono attribuite genericamente alla Regione, nei casi in cui vi e' l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza o gli eletti hanno meri compiti di rappresentanza istituzionale, che non impegna l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione. 5. Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili. 6. Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite commissioni.
NOTE ALLO STATUTO Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 133 della Costituzione e' il seguente: "Art. 133 - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito d'una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".