(Allegato-art. 8)
                              Articolo 8. 
 
  1. Il Consiglio tiene la prima seduta  entro  trenta  giorni  dalla
proclamazione degli eletti. 
  2. Gli avvisi di convocazione sono  inviati  dal  Presidente  della
Giunta regionale uscente, almeno cinque giorni prima della seduta. 
  3. Il Consiglio provvede alla convalida da  consiglieri  e  giudica
delle cause di ineleggibilita'  e  incompatibilita'  ai  sensi  delle
leggi dello Stato.