(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9. 
 
  1. I consiglieri rappresentano l'intera Regione  ed  esercitano  le
loro funzioni senza vincolo di mandato. 
  2. Essi non possono essere chiamati a rispondere  per  le  opinioni
espresse e per i voti dati nell'esercizo delle loro funzioni. 
  3.  Ogni  consigliere,   secondo   le   procedure   stabilite   dal
regolamento, ha diritto di; 
  - esercitare l'iniziativa per tutti  gli  atti  di  competenza  del
Consiglio; 
  - formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni; 
  -  ottenere  informazioni  e  copia  di  atti  e  documenti   utili
all'espletamento del proprio mandato senza che possa  essere  opposto
il segreto d'ufficio. 
  4. Ogni consigliere dispone, presso la sede  della  Regione,  delle
attrezzature e dei servizi necessari  per  l'esrcizio  delle  proprie
funzioni. 
  5. Le indennita' dei consiglieri sono stabilite con legge regionale
in relazione alla carica, alle funzioni e alle attivita' svolte.