(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 1)
TESTO  UNICO   DELLE   DISPOSIZIONI   CONCERNENTI   L'IMPOSTA   SULLE
                       SUCCESSIONI E DONAZIONI 
 
                               Art. 1. 
                     (Art. 1 D.P.R. n. 637/1972) 
                         Oggetto dell'imposta 
  1.  L'imposta  sulle  successioni  e  donazioni   si   applica   ai
trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di  morte  ed
ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra  liberalita'
tra vivi. 
  2. Si considerano trasferimenti anche la  costituzione  di  diritti
reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o  di  credito  e  la
costituzione di rendite o pensioni. 
  3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione  nel  possesso
temporaneo  dei  beni  dell'assente  e  di  dichiarazione  di   morte
presunta, nonche' nei casi di donazione presunta di cui  all'art.  26
del testo unico sull'imposta di registro approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalita'  di
cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. 
 
                              NOTE AL TESTO UNICO 
          Note all'art. 1: 
             - La nuova formulazione dell'art.  26  del  testo  unico
          delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di   registro,
          approvato con D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art.
          23, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito,  con
          modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n.  154,  e'  la
          seguente: 
             "Art.  26  (Presunzione  di   liberalita').   -   1.   I
          trasferimenti immobiliari, escluse le  permute  aventi  per
          oggetto immobili ma  fino  a  concorrenza  del  minore  dei
          valori permutati, posti in essere tra  coniugi  ovvero  tra
          parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini
          dell'imposta sulle successioni  e  donazioni  si  presumono
          donazioni,  con  esclusione  della  prova   contraria,   se
          l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di  ogni
          altra  imposta  dovuta  per  il  trasferimento,  anche   se
          richiesta  successivamente  alla   registrazione,   risulta
          inferiore a quello delle imposte  applicabili  in  caso  di
          trasferimento a titolo gratuito, al netto delle  detrazioni
          spettanti. 
             2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente
          se fra loro sussista o meno un rapporto di  coniugio  o  di
          parentela in linea retta o  che  sia  considerato  tale  ai
          sensi del comma 1. In mancanza  di  tale  dichiarazione  il
          trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento
          della registrazione non  risulti  comprovata  l'inesistenza
          del  rapporto:  tuttavia  l'inesistenza  del  rapporto   di
          coniugio o di parentela in linea retta puo' essere  provata
          entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in  tale  caso
          spetta il rimborso della maggiore imposta pagata. 
             3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti  in
          sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti. 
             4.  La  presunzione  di  liberalita',  se   ricorre   la
          condizione  di  cui  al  comma  I,   vale   anche   per   i
          provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della
          proprieta' di immobili o  di  diritti  reali  di  godimento
          sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in  linea
          retta dal precedente proprietario  o  titolare  di  diritto
          reale di godimento". 
             - Il testo degli articoli 742 e 783 del codice civile e'
          il seguente: 
             "Art. 742 (Spese non soggette a collazione). - Non  sono
          soggette  a  collazione  le  spese  di  mantenimento  e  di
          educazione e quelle  sostenute  per  malattia,  ne'  quelle
          ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. 
             Le  spese  per  il  corredo   nuziale   e   quelle   per
          l'istruzione artistica  o  professionale  sono  soggette  a
          collazione solo per quanto eccedono notevolmente la  misura
          ordinaria, tenuto conto  delle  condizioni  economiche  del
          defunto. 
             Non sono soggette a collazione le  liberalita'  previste
          dal secondo comma dell'art. 770". 
             "Art. 783 (Donazioni di modico valore). -  La  donazione
          di modico valore che ha per oggetto beni mobili  e'  valida
          anche se manca l'atto pubblico, purche'  vi  sia  stata  la
          tradizione. 
             La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle
          condizioni economiche del donante".