(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 10)
                               Art. 10. 
                     (Art. 9 D.P.R. n. 637/1972) 
                 Beni alienati negli ultimi sei mesi 
  1. Si considerano  compresi  nell'attivo  ereditario  i  beni  e  i
diritti soggetti ad imposta alienati a  titolo  oneroso  dal  defunto
negli ultimi sei mesi. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai  diritti
alienati in esecuzione di contratti  preliminari  aventi  data  certa
anteriore di almeno sei  mesi  alla  apertura  della  successione,  a
quelli alienati con atti di donazione presunta  di  cui  all'art.  1,
comma 3, a  quelli  espropriati  per  pubblica  utilita'  o  alienati
all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla
cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata  dal
defunto. 
  3. Dal valore dei beni e diritti di cui  al  comma  1,  determinato
secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l'ammontare: 
    a) delle  somme  riscosse  o  dei  crediti  sorti  in  dipendenza
dell'alienazione,  purche'   indicati   nella   dichiarazione   della
successione; 
    b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in
corrispettivo di beni conferiti  in  societa'  o  permutati,  purche'
indicati nella dichiarazione della successione; 
    c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto  del
bene,   fino   a   concorrenza   della   somma   residua    accollata
all'acquirente; 
    d) delle somme reinvestite  nell'acquisto  di  beni  soggetti  ad
imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che,
anteriormente all'apertura della successione,  sono  stati  rivenduti
ovvero sono stati distrutti o perduti per  causa  non  imputabile  al
defunto; 
    e)  delle  somme  impiegate,  successivamente  alla  alienazione,
nell'estinzione di debiti tributari e di debiti  risultanti  da  atti
aventi data certa anteriore di almeno  sei  mesi  all'apertura  della
successione; 
    f)  delle  spese  di  mantenimento  e  delle  spese   mediche   e
chirurgiche, comprese quelle  per  ricoveri,  medicinali  e  protesi,
sostenute  dal  defunto  per  se'  e  per  i   familiari   a   carico
successivamente  all'alienazione;  le  spese  di  mantenimento   sono
deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto
e di lire cinquecentomila per ogni  familiare  a  carico,  computando
soltanto i mesi interi. 
  4. Le scritture private non autenticate si considerano  fatte  alla
data in cui hanno acquistato data certa.