(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 11)
                               Art. 11. 
                     (Art. 10 D.P.R. n. 637/1972 
        Art. 25 D.L. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989 
          Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario 
  1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario: 
    a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito e' stato  indicato
nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal  defunto,  salvo
quanto disposto nell'art. 12, comma 1, lettera b); 
    b) i beni mobili e i titoli  al  portatore  di  qualsiasi  specie
posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. 
  2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b),  depositati
a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli  contenuti  in
cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all'art. 48, commi 6
e 7, per le azioni e altri titoli cointestati  e  per  i  crediti  di
pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli  derivanti
da  depositi  bancari  e  da  conti  correnti   bancari   e   postali
cointestati, le quote  di  ciascuno  si  considerano  uguali  se  non
risultano diversamente determinate. Se i cointestatari sono  eredi  o
legatari i beni e i diritti, salvo prova  contraria,  si  considerano
appartenenti esclusivamente al defunto; questa  disposizione  non  si
applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge  che  formavano
oggetto della comunione di cui  agli  articoli  177  e  seguenti  del
codice civile. 
  3. Le partecipazioni  in  societa'  di  ogni  tipo  si  considerano
comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola  del  contratto
di societa' o dell'atto costitutivo o per patto  parasociale  ne  sia
previsto a favore di altri soci il  diritto  di  accrescimento  o  il
diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui  all'art.
16,  comma  1.  In  tal  caso,  se  i  beneficiari  del  diritto   di
accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari,  il  valore  della
partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se  non
sono eredi o legatari la partecipazione e' considerata  come  oggetto
di un legato a loro favore. 
 
          Nota all'art. 11: 
             - Si riporta il testo degli articoli 177, 178 e 179  del
          codice  civile,  come  sostituiti,  rispettivamente,  dagli
          articoli 56, 57 e 58 della legge 19 maggio 1975, n. 151: 
             "Art. 177 (Oggetto  della  comunione).  -  Costituiscono
          oggetto della comunione: 
               a) gli acquisti compiuti dai  due  coniugi  insieme  o
          separatamente  durante  il  matrimonio,  ad  esclusione  di
          quelli relativi ai beni personali; 
               b) i frutti dei beni propri di ciascuno  dei  coniugi,
          percepiti  e  non   consumati   allo   scioglimento   della
          comunione; 
               c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno  dei
          coniugi se, allo scioglimento della  comunione,  non  siano
          stati consumati; 
               d)  le  aziende  gestite  da  entrambi  i  coniugi   e
          costituite dopo il matrimonio. 
             Qualora si tratti di aziende  appartenenti  ad  uno  dei
          coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi,
          la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. 
             Art. 178 (Beni destinati all'esercizio di impresa). -  I
          beni destinati all'esercizio d'impresa di uno dei coniugi 
          costituita dopo il matrimonio 
          e   gli   incrementi    dell'impresa    costituita    anche
          precedentemente si considerano oggetto della comunione solo
          se sussistono al momento dello scioglimento di questa. 
             Art. 179 (Beni personali). - Non  costituiscono  oggetto
          della comunione e sono beni personali del coniuge: 
               a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
          proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto
          reale di godimento; 
               b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio  per
          effetto di donazione o  successione,  quando  nell'atto  di
          liberalita' o nel testamento non e'  specificato  che  essi
          sono attribuiti alla comunione; 
               c) i beni di uso  strettamente  personale  di  ciascun
          coniuge ed i loro accessori; 
               d) i beni che servono all'esercizio della  professione
          del coniuge, tranne quelli  destinati  alla  conduzione  di
          un'azienda facente parte della comunione; 
               e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del  danno
          nonche' la  pensione  attinente  alla  perdita  parziale  o
          totale della capacita' lavorativa; 
               f) i beni acquisiti con il  prezzo  del  trasferimento
          dei  beni  personali  sopraelencati  o  col  loro  scambio,
          purche'  cio'   sia   espressamente   dichiarato   all'atto
          dell'acquisto. 
             L'acquisto dei beni immobili, o dei beni mobili elencati
          nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio,  e'  escluso
          dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d)  ed  f)  del
          precedente comma, quando tale esclusione risulti  dall'atto
          di acquisto se  di  esso  sia  stato  parte  anche  l'altro
          coniuge".