(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 12)
                               Art. 12. 
       (Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 D.P.R. n. 952/1977 
                      Art. 4 legge n. 512/1982) 
               Beni non compresi nell'attivo ereditario 
  1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: 
    a) i beni e i diritti iscritti a nome del  defunto  nei  pubblici
registri, quando e' provato, mediante provvedimento  giurisdizionale,
atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente
data certa, che egli  ne  aveva  perduto  la  titolarita',  salvo  il
disposto dell'art. 10; 
    b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati
anteriormente all'apertura della successione  con  atto  autentico  o
girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10; 
    c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e  2122
del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio  agli
eredi  in  forza  di  assicurazioni  previdenziali   obbligatorie   o
stipulate dal defunto; 
    d) i crediti contestati  giudizialmente  alla  data  di  apertura
della  successione,  fino  a  quando  la  loro  sussistenza  non  sia
riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione; 
    e) i crediti verso la Stato, gli enti pubblici territoriali e gli
enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di  previdenza  e  di
assistenza sociale, compresi quelli per  rimborso  di  imposte  o  di
contributi, fino a quando non siano  riconosciuti  con  provvedimento
dell'amministrazione debitrice; 
    f) i crediti ceduti allo Stato entro  la  data  di  presentazione
della dichiarazione della successione; 
    g) i beni culturali di  cui  all'art.  13,  alle  condizioni  ivi
stabilite; 
    h) i titoli  del  debito  pubblico,  fra  i  quali  si  intendono
compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di  credito  del
tesoro; 
    i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati,
nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta  da
norme di legge; 
    l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. 
 
          Nota all'art. 12: 
             -  Il  testo  degli  articoli  1751   (come   sostituito
          dall'articolo unico della legge 15 ottobre 1971, n. 911)  e
          2122 del codice civile e' il seguente: 
             "Art.  1751  (Indennita'   per   lo   scioglimento   del
          contratto). All'atto dello  scioglimento  del  contratto  a
          tempo   indeterminato,   il   preponente   e'   tenuto    a
          corrispondere   all'agente   un'indennita'    proporzionale
          all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso  del
          contratto e nella misura stabilita dagli accordi  economici
          collettivi, dai  contratti  collettivi,  dagli  usi  o,  in
          mancanza, dal giudice secondo equita'. 
             Da tale indennita'  deve  detrarsi  quanto  l'agente  ha
          diritto di ottenere  per  effetto  di  atti  di  previdenza
          volontariamente compiuti dal preponente. 
             L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto  di  agenzia
          e' sciolto per invalidita' permanente e totale dell'agente. 
             Nel caso di morte dell'agente l'indennita'  spetta  agli
          eredi". 
             "Art. 2122 (Indennita' in caso di morte). - In  caso  di
          morte del prestatore  di  lavoro,  le  indennita'  indicate
          dagli articoli 2118 e 2120 devono corispondersi al coniuge,
          ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di  lavoro,
          ai parenti entro il terzo grado  e  agli  affini  entro  il
          secondo grado. 
             La ripartizione delle indennita', se non vi  e'  accordo
          tra gli aventi diritto, deve farsi secondo  il  bisogno  di
          ciascuno. 
             In mancanza delle persone indicate nel primo  comma,  le
          indennita'  sono  attribuite   secondo   le   norme   della
          successione legittima. 
             E' nullo ogni patto anteriore alla morte del  prestatore
          di lavoro circa  l'attribuzione  e  la  ripartizione  delle
          indennita'".