(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 13)
                               Art. 13. 
       (Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) 
                            Beni culturali 
  1. I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5  della  legge  1'
giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  sono  esclusi  dall'attivo
ereditario  se  sono  stati  sottoposti  al  vincolo   ivi   previsto
anteriormente all'apertura della successione e sono stati  assolti  i
conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 
  2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui
al comma 1  che  ritiene  non  debbano  essere  compresi  nell'attivo
ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi  e  con
ogni notizia idonea alla loro identificazione, al  competente  organo
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il  quale
attesta  per  ogni   singolo   bene   l'esistenza   del   vincolo   e
l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. 
L'attestazione deve essere presentata  all'ufficio  del  registro  in
allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri
beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 
  3.  Contro  il  rifiuto  dell'attestazione   e'   ammesso   ricorso
gerarchico  al  Ministro,  il  quale  decide  sentito  il   Consiglio
nazionale per  i  beni  culturali  ed  ambientali;  la  decisione  di
accoglimento del ricorso  deve  essere  presentata  in  copia,  entro
trenta giorni  dalla  sua  comunicazione,  all'ufficio  del  registro
competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore  imposta
pagata. 
  4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di  cui  al  comma  1
prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione,
la  loro  tentata  esportazione  non  autorizzata,  il  mutamento  di
destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento
degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del  diritto  di
prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni  nell'attivo
ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne  da'
immediata comunicazione all'ufficio del  registro  competente;  dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine
di cui all'art. 27, comma 3 o comma 4. 
  5. Per  i  territori  della  regione  siciliana  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui  al  presente
articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti. 
 
          Note all'art. 13: 
             - Il testo degli articoli  1,  2  e  5  della  legge  n.
          1089/1939 (Tutela  delle  cose  di  interesse  artistico  e
          storico) e' il seguente: 
             "Art. 1. - Sono soggette alla presente  legge  le  cose,
          immobili e  mobili,  che  presentano  interesse  artistico,
          storico, archeologico o etnografico, compresi: 
               a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
               b) le cose d'interesse numismatico; 
               c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,   i
          documenti notevoli, gli incunaboli,  nonche'  i  libri,  le
          stampe e le incisioni aventi  carattere  di  rarita'  e  di
          pregio. 
             Vi sono pure compresi le ville, i parchi  e  i  giardini
          che abbiano interesse artistico storico. 
             Non sono soggette alla disciplina della  presente  legge
          le opere di autori viventi o la cui esecuzione non  risalga
          ad oltre cinquanta anni". 
             "Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente  legge
          le cose immobili che, a causa del loro riferimento  con  la
          storia politica, militare, della letteratura,  dell'arte  e
          della  cultura  in  genere,  siano  state  riconosciute  di
          interesse particolarmente importante e  come  tali  abbiano
          formato oggetto di notificazione, in forma  amministrativa,
          del Ministro per l'educazione nazionale. 
             La notifica, su richiesta del  Ministro,  e'  trascritta
          nei registri  delle  conservatorie  delle  ipoteche  ed  ha
          efficacia nei confronti di  ogni  successivo  proprietario,
          possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo". 
             "Art. 5.  -  Il  Ministro  per  l'educazione  nazionale,
          sentito  il  Consiglio  nazionale  dell'educazione,   delle
          scienze e delle arti, puo' procedere  alla  notifica  delle
          collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama  e
          particolari  caratteristiche  ambientali,  rivestono   come
          complesso un eccezionale interesse artistico o storico. 
             Le collezioni e le serie  notificate  non  possono,  per
          qualsiasi titolo, essere smembrate  senza  l'autorizzazione
          del Ministro per l'educazione nazionale". 
             - Il testo dell'art. 36 del D.P.R. n.  1409/1963  (Norme
          relative all'ordinamento e al personale  degli  archivi  di
          Stato) e' il seguente: 
             "Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse  storico).
          - E' compito dei  sovrintendenti  archivistici  dichiarare,
          con  provvedimento  motivato   da   notificare   in   forma
          amministrativa, il notevole interesse storico di archivi  o
          di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o
          detentori, a qualsiasi titolo, i privati. 
             Contro i  provvedimenti  dei  sovrintendenti  i  privati
          possono ricorrere,  nel  termine  di  sessanta  giorni,  al
          Ministro per l'interno che  decide,  udita  la  giunta  del
          Consiglio superiore degli archivi".