(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 14)
                               Art. 14. 
                     (Art. 20 D.P.R. n. 637/1972) 
              Beni immobili e diritti reali immobiliari 
  1. La base imponibile,  relativamente  ai  beni  immobili  compresi
nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: 
    a) per la piena proprieta', il valore venale in comune  commercio
alla data di apertura della successione; 
    b) per la proprieta' gravata da diritti reali  di  godimento,  la
differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del  diritto
da cui e' gravata; 
    c) per i diritti  di  usufrutto,  uso  e  abitazione,  il  valore
determinato a norma  dell'art.  17  sulla  base  di  annualita'  pari
all'importo ottenuto moltiplicando il valore della  piena  proprieta'
per il saggio legale d'interesse; 
    d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo  del  canone  annuo
ovvero,  se  maggiore,  la  differenza  tra  il  valore  della  piena
proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto  del
concedente la somma dovuta per l'affrancazione.