(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 15)
                               Art. 15. 
                     (Art. 21 D.P.R. n. 637/1972) 
                      Aziende, navi e aeromoboli 
  1.  La  base  imponibile,  relativamente  alle   aziende   comprese
nell'attivo  ereditario,   e'   determinata   assumendo   il   valore
complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e  dei
diritti che le compongono, compreso l'avviamento ed  esclusi  i  beni
indicati nell'art. 12, al netto delle passivita' risultanti  a  norma
degli articoli da 2l a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione
dell'inventario di  cui  all'art.  2217  del  codice  civile,  si  ha
riguardo  alle  attivita'  e  alle  passivita'  indicate  nell'ultimo
inventario  regolarmente  redatto  e  vidimato,  tenendo  conto   dei
mutamenti successivamente intervenuti e dell'avviamento. 
  2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che  non
fanno parte di aziende, e' desunto dai  prezzi  mediamente  praticati
sul mercato per  beni  della  stessa  specie  di  nuova  costruzione,
tenendo conto del tempo trascorso  dall'acquisto  e  dello  stato  di
conservazione. 
  3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e  2
si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c). 
 
          Nota all'art. 15: 
             - Il testo  dell'art.  2217  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
             "Art. 2217 (Redazione dell'inventario).  -  L'inventario
          deve redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa  e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la valutazione delle attivita' e delle passivita'  relative
          all'impresa, nonche' delle  attivita'  e  delle  passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima. 
             L'inventario si chiude con il bilancio e  con  il  conto
          dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare  con
          evidenza e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le  perdite
          subite. Nelle valutazioni di bilancio  l'imprenditore  deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili. 
             L'inventario deve essere sottoscritto  dall'imprenditore
          e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro  delle
          imprese o a un notaio per la vidimazione".