(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 16)
                               Art. 16. 
                     (Art. 22 D.P.R. n. 637/1972) 
          Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali 
  1. La base imponibile,  relativamente  alle  azioni,  obbligazioni,
altri titoli e quote  sociali  compresi  nell'attivo  ereditario,  e'
determinata assumendo: 
    a)  per  i  titoli  quotati  in  borsa  o  negoziati  al  mercato
ristretto, la media  dei  prezzi  di  compenso  o  dei  prezzi  fatti
nell'ultimo  trimestre  anteriore  all'apertura  della   successione,
maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati,  e
in mancanza il valore di cui alle lettere successive; 
    b) per le azioni e per i titoli  o  quote  di  partecipazione  al
capitale di enti diversi dalle societa', non quotate  in  borsa,  ne'
negoziati al mercato ristretto, nonche' per le quote di societa'  non
azionarie, comprese le societa' semplici e le societa' di  fatto,  il
valore proporzionalmente  corrispondente  al  valore,  alla  data  di
apertura della successione, del patrimonio netto  dell'ente  o  della
societa' risultante dall'ultimo  bilancio  pubblicato  o  dall'ultimo
inventario  regolarmente  redatto  e  vidimato,  tenendo  conto   dei
mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario,
al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente  o
alla societa' al netto delle  passivita'  risultanti  a  norma  degli
articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e  i)
dell'art. 12 e aggiungendo l'avviamento; 
    c) per  i  titoli  o  quote  di  partecipazione  a  fondi  comuni
d'investimento,  il  valore  risultante  da  pubblicazioni  fatte   o
prospetti redatti a norma di legge o regolamento; 
    d) per le obbligazioni e  gli  altri  titoli  diversi  da  quelli
indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato  a  quello  dei
titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa  o  negoziati
al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi. 
  2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art.  14,
comma 1, lettere b) e c).