(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 17)
                               Art. 17. 
                     (Art. 23 D.P.R. n. 637/1972) 
                          Rendite e pensioni 
  1. La  base  imponibile,  relativamente  alle  rendite  e  pensioni
comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: 
    a) il ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita  perpetua
o a tempo indeterminato; 
    b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio  legale
di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se  si  tratta
di rendita  o  pensione  a  tempo  determinato;  se  e'  prevista  la
cessazione per effetto della morte  del  beneficiario  o  di  persona
diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della
lettera c) con riferimento alla durata massima; 
    c) il valore che si ottiene  moltiplicando  l'annualita'  per  il
coefficiente applicabile, secondo  il  prospetto  allegato  al  testo
unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'eta'  della
persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di  rendita  o
pensione  vitalizia;  in  caso  di  rendita  o  pensione   costituita
congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta'  del
meno giovane dei beneficiari se e'  prevista  la  cessazione  con  la
morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se  vi  e'
diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la  cessazione  per
effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto
dell'eta' di questa. 
 
                    Nota all'art. 17: 
               - Si riporta il prospetto dei coefficienti allegato al 
              testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 
                    registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986: 
                                    "PROSPETTO DEI COEFFICIENTI 
            Coefficienti per la determinazione dei valori dei diritti 
             di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie 
                    calcolati al saggio di interesse del 5% 
          Eta' del beneficiario Coefficiente 
            (anni compiuti) 
                         
          da 0 a 20 19 
          da 21 a 30 18 
          da 31 a 40 17 
          da 41 a 45 16 
          da 46 a 50 15 
          da 51 a 53 14 
          da 54 a 56 13 
          da 57 a 60 12 
          da 61 a 63 11 
          da 64 a 66 10 
          da 67 a 69 9 
          da 70 a 72 8 
          da 73 a 75 7 
          da 76 a 78 6 
          da 79 a 82 5 
          da 83 a 86 4 
          da 87 a 92 3 
          da 93 a 99 2".