(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 18)
                               Art. 18. 
                     (Art. 24 D.P.R. n. 637/1972) 
                               Crediti 
  1.  La  base  imponibile,   relativamente   ai   crediti   compresi
nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: 
    a) per i crediti fruttiferi, il loro importo  con  gli  interessi
maturati; 
    b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo  almeno  un  anno
dalla data dell'apertura della successione, il  loro  valore  attuale
calcolato al saggio legale di interesse; 
    c) per i crediti in natura,  il  valore  dei  beni  che  ne  sono
oggetto; 
    d) per il diritto  alla  liquidazione  delle  quote  di  societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad
esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi,  di  cui  all'art.
2289 del codice civile, il valore delle  quote  determinato  a  norma
dell'art. 16. 
 
          Nota all'art. 18: 
             - Il testo  dell'art.  2289  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
             "Art. 2289 (Liquidazione della quota del socio uscente).
          -  Nei  casi  in  cui  il  rapporto  sociale  si   scioglie
          limitatamente a un socio,  questi  o  i  suoi  eredi  hanno
          diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti  il
          valore della quota. 
             La liquidazione  della  quota  e'  fatta  in  base  alla
          situazione patrimoniale della societa' nel giorno in cui si
          verifica lo scioglimento. 
             Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi  eredi
          partecipano  agli  utili  e  alle  perdite  inerenti   alle
          operazioni medesime. 
             Salvo quanto e' disposto nell'art.  2270,  il  pagamento
          della quota spettante al socio deve essere fatto entro  sei
          mesi dal giorno in cui  si  verifica  lo  scioglimento  del
          rapporto".