(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 19)
                               Art. 19. 
                     (Art. 25 D.P.R. n. 637/1972) 
                              Altri beni 
  1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti  compresi
nell'attivo ereditario diversi da  quelli  contemplati  nell'art.  9,
comma 2, e negli articoli da 14 a 18,  e'  determinata  assumendo  il
valore venale  in  comune  commercio  alla  data  di  apertura  della
successione. 
  2. In caso di usufrutto o  di  uso  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).