(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 2)
                               Art. 2. 
                     (Art. 2 D.P.R. n. 637/1972) 
                     Territorialita' dell'imposta 
  1. L'imposta e' dovuta in  relazione  a  tutti  i  beni  e  diritti
trasferiti, ancorche' esistenti all'estero. 
  2. Se alla data dell'apertura della successione o  a  quella  della
donazione il defunto o il donante  non  era  residente  nello  Stato,
l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 
  3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni  caso  esistenti
nello Stato: 
    a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e
i diritti reali di godimento ad essi relativi; 
    b)  le  azioni  o  quote  di  societa',  nonche'  le   quote   di
partecipazione  in  enti  diversi  dalle  societa',  che  hanno   nel
territorio dello Stato la sede legale o la sede  dell'amministrazione
o l'oggetto principale; 
    c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi
dalle azioni, emessi dallo Stato o da societa' ed enti  di  cui  alla
lettera b); 
    d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; 
    e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari  e  gli  assegni  di
ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente e'  residente
nello Stato; 
    f) i crediti garantiti su  beni  esistenti  nello  Stato  fino  a
concorrenza del valore dei  beni  medesimi,  indipendentemente  dalla
residenza del debitore; 
    g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione  nello
Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 
  4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato  i  beni
viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale
della temporanea importazione.