(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 20)
                               Art. 20. 
                     (Art. 12 D.P.R. n. 637/1972) 
                        Passivita' deducibili 
  1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del  defunto
esistenti alla data di  apertura  della  successione  e  dalle  spese
mediche e funerarie indicate nell'art. 24. 
  2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli
articoli da 21 a 24.