Art. 20. (Art. 12 D.P.R. n. 637/1972) Passivita' deducibili 1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'art. 24. 2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.