(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 21)
                               Art. 21. 
           (Artt. 13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972 
                      Art. 7 legge n. 880/1986) 
                Condizioni di deducibilita' dei debiti 
  1. I debiti del defunto devono risultare da atto  scritto  di  data
certa anteriore all'apertura della  successione  o  da  provvedimento
giurisdizionale definitivo. 
  2. I debiti inerenti  all'esercizio  di  imprese  sono  ammessi  in
deduzione anche se risultano dalle scritture  contabili  obbligatorie
del defunto regolarmente tenute a norma di legge. 
  3. Se il  defunto  non  era  obbligato  alla  tenuta  di  scritture
contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o  istituti  di
credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in
deduzione anche se risultano dalle scritture contabili  obbligatorie,
regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del  prenditore
o dell'azienda o istituto di credito. 
  4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro  subordinato,  compresi
quelli relativi al trattamento di  fine  rapporto  e  ai  trattamenti
previdenziali integrativi, sono  deducibili  nell'ammontare  maturato
alla data  di  apertura  della  successione,  anche  se  il  rapporto
continua con gli eredi o i legatari. 
  5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici  territoriali  e  gli
enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di  previdenza  e  di
assistenza  sociale,  esistenti   alla   data   di   apertura   della
successione, nonche' i debiti tributari, il  cui  presupposto  si  e'
verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili  anche  se
accertati in data posteriore. 
  6. Per debito del defunto si intende anche quello di  somme  dovute
al coniuge divorziato, a  seguito  di  sentenza  di  scioglimento  di
matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.