(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 22)
                               Art. 22. 
           (Artt. 13, comma 4, 14 e 15 D.P.R. n. 637/1972) 
                 Limiti alla deducibilita' dei debiti 
  1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni  o
di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti
acquistati vi sono compresi solo in parte  la  deduzione  e'  ammessa
proporzionalmente al valore di tale parte. 
  2. I debiti contratti  dal  defunto  negli  ultimi  sei  mesi  sono
deducibili nei limiti in cui il relativo importo e'  stato  impiegato
nei modi indicati nell'art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f);  negli
stessi limiti sono computati, per la  determinazione  del  saldo  dei
conti correnti  bancari,  gli  addebitamenti  dipendenti  da  assegni
emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi.  Le  disposizioni
del presente comma non  si  applicano  per  i  debiti  contratti,  le
operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o  di
arti e professioni. 
  3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si
tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non  presentati
al  pagamento  almeno  quattro  giorni  prima   dell'apertura   della
successione. 
  4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone,  compresi
i  saldi  passivi  dei  conti  correnti  bancari  cointestati,   sono
deducibili  nei  limiti  della  quota  del  defunto;  le  quote   dei
condebitori si  considerano  uguali  se  non  risultano  diversamente
determinate.