(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 23)
                               Art. 23. 
             (Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972) 
                       Dimostrazione dei debiti 
  1. La deduzione dei  debiti  e'  subordinata  alla  produzione,  in
originale o in copia autentica, del titolo  o  provvedimento  di  cui
all'art. 21, comma 1, ovvero: 
    a) di estratto notarile delle  scritture  contabili  obbligatorie
del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese; 
    b) di estratto notarile delle  scritture  contabili  obbligatorie
del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari; 
     c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o
di copia  autentica  della  quietanza  del  pagamento  avvenuto  dopo
l'apertura  della  successione,  per   i   debiti   verso   pubbliche
amministrazioni; 
    d) di attestazione rilasciata  dall'ispettorato  provinciale  del
lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 
  2. La deduzione dei debiti verso aziende  o  istituti  di  credito,
anche se risultanti nei modi indicati nel  comma  l,  e'  subordinata
alla produzione di un  certificato,  rilasciato  dall'ente  creditore
entro trenta giorni dalla  richiesta  scritta  di  uno  dei  soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione  e  controfirmato  dal
capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato
deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la
specificazione di tutti gli  altri  rapporti  debitori  o  creditori,
compresi i riporti e le garanzie anche di  terzi,  esistenti  con  il
defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi,
agenzie, filiali o altre  ripartizioni  territoriali  dell'azienda  o
istituto di credito; per i  saldi  passivi  dei  conti  correnti  dal
certificato deve risultare  l'integrale  svolgimento  del  conto  dal
dodicesimo  mese  anteriore  all'apertura  della  successione  o,  se
precedente, dall'ultimo saldo attivo. 
  3.  La  sussistenza  dei  debiti  alla  data  di   apertura   della
successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1  e
2, deve risultare da attestazione conforme al modello  approvato  con
decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei  soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione  nonche',  tranne  che
per i debiti verso i dipendenti, dai creditori  del  defunto  ovvero,
per le passivita' indicate nell'art. 16, comma  1,  lettera  b),  dal
legale rappresentante della societa' o  dell'ente.  Le  firme  devono
essere autenticate. 
   4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati  nella
dichiarazione della successione, puo'  essere  dimostrata,  nei  modi
stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data
di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti  da
provvedimenti  giurisdizionali  e  per  i  debiti   verso   pubbliche
amministrazioni, fino a sei  mesi  dalla  data  in  cui  il  relativo
provvedimento giurisdizionale o amministrativo e divenuto definitivo.