(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 24)
                               Art. 24. 
  (Art. 17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2, legge n. 880/1986) 
                   Spese mediche e spese funerarie 
  1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli  ultimi
sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri,
medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che  risultino  da
regolari quietanze, anche se di  data  anteriore  all'apertura  della
successione. 
  2.  Le  spese  funerarie  risultanti  da  regolari  quietanze  sono
deducibili in misura non superiore a lire due milioni.