(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 25)
                               Art. 25. 
        (Art. 18 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 
                      Art. 3 legge n. 880/1986) 
                        Riduzioni dell'imposta 
  1.  Se  la  successione  e'  aperta  entro  cinque  anni  da  altra
successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi  beni  e
diritti,  l'imposta   e'   ridotta   di   un   importo   inversamente
proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un  decimo  per  ogni
anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti
i beni e diritti oggetto della precedente successione o  donazione  o
sono compresi anche altri beni o diritti,  la  riduzione  si  applica
sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti
compresi in entrambe. 
  2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili  culturali
di cui all'art. 13, non sottoposti anteriormente  all'apertura  della
successione al vincolo previsto nell'art. 2  della  legge  1'  giugno
1939, n. 1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale  sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente  al
cinquanta per  cento  del  loro  valore.  L'erede  o  legatario  deve
presentare l'inventario dei beni per i  quali  ritiene  spettante  la
riduzione, con la descrizione particolareggiata degli  stessi  e  con
ogni notizia idonea alla loro identificazione, al  competente  organo
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il  quale
attesta per ogni singolo bene l'esistenza  delle  caratteristiche  di
cui alla legge 1' giugno 1939, n. 1089;  l'attestazione  deve  essere
allegata  alla  dichiarazione   della   successione.   L'accertamento
positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la
sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5. 
  3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi  rustici,  incluse
le costruzioni rurali, anche se non  insistenti  sul  fondo,  di  cui
all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o  sorelle
del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario  al  quale  sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente  al
quaranta per cento  della  parte  del  loro  valore  complessivo  non
superiore a lire duecentomilioni. La riduzione compete  a  condizione
che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che  la  devoluzione
avvenga  nell'ambito  di  una  famiglia  diretto-coltivatrice  e  che
l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione  dell'ufficio
regionale competente allegata alla dichiarazione  della  successione.
E' diretto-coltivatrice la famiglia  che  si  dedica  direttamente  e
abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e  governo
del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa  del  nucleo
familiare non sia superiore al terzo  di  quella  occorrente  per  le
normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento  e
del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza  lavorativa
il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo. 
  4. Se nell'attivo ereditario sono  compresi  immobili  o  parti  di
immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o  a
parenti in linea retta entro il terzo grado del  defunto  nell'ambito
di una impresa artigiana  familiare,  come  definita  dalla  legge  8
agosto 1985,  n.  443,  e  dall'art.  230-  bis  del  codice  civile,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al  quale  sono  devoluti  e'
ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per
cento della parte del loro valore complessivo non  superiore  a  lire
duecentomilioni, a condizione che l'esistenza dell'impresa  familiare
artigiana  risulti  dall'atto  pubblico  o  dalla  scrittura  privata
autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
          Note all'art. 25: 
             - Per il testo dell'art. 2 della legge n.  1089/1939  si
          veda la nota all'art. 13. 
             - L'art. 39 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986,  modificato  dall'art.  1
          del  D.L.  27  aprile  1990,   n.   90,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' cosi'
          formulato: 
             "Art. 39 (Costruzioni rurali). - 1. Non  si  considerano
          produttive  di  reddito  di  fabbricati  le  costruzioni  o
          porzioni di  costruzioni  rurali,  e  relative  pertinenze,
          appartenenti al possessore o  all'affittuario  dei  terreni
          cui servono e destinate: 
              a)   all'abitazione   delle   persone   addette    alla
          coltivazione della terra,  alla  custodia  dei  fondi,  del
          bestiame e  degli  edifici  rurali  e  alla  vigilanza  dei
          lavoratori agricoli, nonche'  dei  familiari  conviventi  a
          loro carico, sempre che  le  caratteristiche  dell'immobile
          siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate; 
               b) al ricovero degli animali di cui  alla  lettera  b)
          del comma 2 dell'art. 29 e  di  quelli  occorrenti  per  la
          coltivazione; 
               c) alla custodia  delle  macchine,  degli  attrezzi  e
          delle scorte occorrenti per la coltivazione; 
               d) alla protezione delle  piante,  alla  conservazione
          dei prodotti agricoli e alle attivita' di  manipolazione  e
          trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 
          29". 
             -  La  legge  n.  443/1985  e'   la   legge-quadro   per
          l'artigianato. 
             -  Il  testo  dell'art.  230-  bis  del  codice  civile,
          aggiunto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975,  n.  151,
          e' il seguente: 
             "Art. 230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo  che  sia
          configurabile un diverso rapporto, il familiare che  presta
          in modo continuativo  la  sua  attivita'  di  lavoro  nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale   della
          famiglia e partecipa agli utili dell'impresa  familiare  ed
          ai beni acquistati con essi nonche' agli  incrementi  della
          azienda, anche in  ordine  all'avviamento,  in  proporzione
          alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni
          concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli   incrementi
          nonche' quelli inerenti alla gestione  straordinaria,  agli
          indirizzi produttivi e alla  cessazione  dell'impresa  sono
          adottate, a  maggioranza,  dai  familiari  che  partecipano
          all'impresa stessa. I  familiari  partecipanti  all'impresa
          che  non  hanno  la   piena   capacita'   di   agire   sono
          rappresentati nel voto da chi esercita la  potesta'  su  di
          essi. 
             Il lavoro  della  donna  e'  considerato  equivalente  a
          quello dell'uomo. 
             Ai fini della disposizione di  cui  al  primo  comma  si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo; per  impresa  familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo. 
             Il diritto di partecipazione di cui al  primo  comma  e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di familiari indicati nel comma precedente col consenso  di
          tutti i partecipi. Esso puo'  essere  liquidato  in  danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice. 
             In caso  di  divisione  ereditaria  o  di  trasferimento
          dell'azienda i  partecipi  di  cui  al  primo  comma  hanno
          diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei  limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732. 
             Le    comunioni    tacite    familiari    nell'esercizio
          dell'agricoltura  sono   regolate   dagli   usi   che   non
          contrastino con le precedenti norme". 
             - L'art. 5, comma 4, lettera a), del citato testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con   D.P.R.   n.
          917/1986, e' cosi' formulato: 
             "4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230- bis del codice civile, limitatamente al 49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a ciascun  familiare,  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
               a) che i familiari partecipanti all'impresa  risultino
          nominativa-mente,  con  l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio   del   periodo   di   imposta,    recante    la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti".