(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 26)
                               Art. 26. 
  (Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 880/1986) 
                     Detrazione di altre imposte 
  1. Dall'imposta determinata a norma degli  articoli  precedenti  si
detraggono: 
    a) l'imposta comunale sull'incremento di  valore  degli  immobili
liquidata in dipendenza dell'apertura della successione  per  ciascun
immobile trasferito, fino  a  concorrenza  della  parte  dell'imposta
proporzionale al valore dell'immobile stesso; 
    b) le imposte pagate ad uno Stato  estero,  in  dipendenza  della
stessa successione ed in relazione a beni esistenti  in  tale  Stato,
fino  a  concorrenza  della   parte   dell'imposta   di   successione
proporzionale al valore dei  beni  stessi,  salva  l'applicazione  di
trattati o accordi internazionali.