(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 27)
                               Art. 27. 
         (Artt. 33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972) 
                        Procedimento e termini 
  1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio del  registro,
a norma degli articoli da 28 a 30, nel  termine  stabilito  dall'art.
31. 
  2. L'imposta e' liquidata dall'ufficio in base  alla  dichiarazione
della successione, a norma dell'art. 33, ed e' nuovamente  liquidata,
a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di
dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma  6.
La liquidazione deve essere notificata,  mediante  avviso,  entro  il
termine di decadenza di tre anni dalla data  di  presentazione  della
dichiarazione della successione o della dichiarazione  sostitutiva  o
integrativa. 
  3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai
sensi dell'art. 32, commi 2  e  3,  procede  alla  rettifica  e  alla
liquidazione  della  maggiore  imposta  a  norma  dell'art.  34.   La
rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro  il  termine
di decadenza di due anni dalla data in cui  e'  stata  notificata  la
liquidazione di cui al comma 2. 
  4. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa, l'imposta
e' accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo  35.  Se  e'
stata  omessa  la  dichiarazione  sostitutiva  o   la   dichiarazione
integrativa di cui  all'art.  28,  comma  6,  si  procede  d'ufficio,
rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione
della maggiore imposta. L'avviso  deve  essere  notificato  entro  il
termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione omessa. 
  5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e  4  vi  sono  stati
errori od omissioni, l'ufficio  puo'  provvedere  alla  correzione  e
liquidare la maggiore imposta che  ne  risulta  dovuta.  Il  relativo
avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito
per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 
  6. L'imposta e' dovuta anche  se  la  dichiarazione  e'  presentata
oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in  questo  caso
le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si  applicano  con  riferimento  a
tale dichiarazione. 
  7. E' principale l'imposta liquidata  in  base  alle  dichiarazioni
presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta, liquidata  in
sede di accertamento d'ufficio  o  di  rettifica,  suppletiva  quella
liquidata per  correggere  errori  od  omissioni  di  una  precedente
liquidazione.