(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 28)
                               Art. 28. 
            (Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 
                 Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986) 
                   Dichiarazione della successione 
  1.  La  dichiarazione  della  successione  deve  essere  presentata
all'ufficio del registro competente, che ne rilascia  ricevuta;  puo'
essere spedita per raccomandata e si  considera  presentata,  in  tal
caso, nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che appone
su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. 
  2.  Sono  obbligati  a  presentare  la  dichiarazione:  i  chiamati
all'eredita'  e  i  legatari,  anche  nel  caso  di  apertura   della
successione per  dichiarazione  di  morte  presunta,  ovvero  i  loro
rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo  dei  beni
dell'assente; gli amministratori dell'eredita'  e  i  curatori  delle
eredita' giacenti; gli esecutori testamentari. 
  3. La dichiarazione della successione deve,  a  pena  di  nullita',
essere  redatta  su  stampato  fornito  dall'ufficio  del   registro,
conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle  finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve  essere  sottoscritta  da
almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 
  4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa
non si considera omessa se presentata da uno solo. 
  5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo
della dichiarazione  se,  anteriormente  alla  scadenza  del  termine
stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato  o,
non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto  la  nomina
di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma,  del
codice civile, e ne hanno informato per  raccomandata  l'ufficio  del
registro, allegando copia autentica della dichiarazione  di  rinunzia
all'eredita'  o  copia  dell'istanza  di   nomina   autenticata   dal
cancelliere della pretura. 
  6. Se dopo la presentazione della dichiarazione  della  successione
sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13,  comma
4, che da' luogo a mutamento della devoluzione  dell'eredita'  o  del
legato ovvero ad applicazione dell'imposta  in  misura  superiore,  i
soggetti obbligati, anche se  per  effetto  di  tale  evento,  devono
presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si  applicano  le
disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 
  7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta  al
coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario
ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni  e  non  comprende
beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per  effetto  di
sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 
  8. La dichiarazione nulla si considera omessa.