(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 3)
                               Art. 3. 
                     (Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) 
                Trasferimenti non soggetti all'imposta 
  1. Non sono soggetti all'imposta i  trasferimenti  a  favore  dello
Stato, delle regioni, delle province  e  dei  comuni,  ne'  quelli  a
favore di enti pubblici e di  fondazioni  o  associazioni  legalmente
riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio,
la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre  finalita'
di pubblica utilita'. 
  2. I trasferimenti a favore di enti  pubblici  e  di  fondazioni  o
associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati  nel
comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per  le
finalita' di cui allo stesso comma. 
  3. Nei casi di cui al comma  2  il  beneficiario  deve  dimostrare,
entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o
dall'acquisto del  legato,  di  avere  impiegato  i  beni  o  diritti
ricevuti  o  la  somma  ricavata  dalla  loro  alienazione   per   il
conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o  dal  donante.
In mancanza  di  tale  dimostrazione  esso  e'  tenuto  al  pagamento
dell'imposta con gli interessi  legali  dalla  data  in  cui  avrebbe
dovuto essere pagata. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  condizione
di reciprocita' per gli enti pubblici esteri e per  le  fondazioni  e
associazioni costituite all'estero.