(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 30)
                               Art. 30. 
                     (Art. 38 D.P.R. n. 637/1972) 
                     Allegati alla dichiarazione 
  1. Alla dichiarazione devono essere allegati: 
    a) il certificato di morte o la copia  autentica  della  sentenza
dichiarativa dell'assenza o della morte presunta; 
    b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli
eredi e legatari che sono in rapporto di parentela  o  affinita'  con
lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale; 
    c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali  e'
regolata la successione; 
    d) la  copia  autentica  dell'atto  pubblico  o  della  scrittura
privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti
per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; 
    e) gli estratti catastali relativi agli immobili; 
    f) un certificato dei  pubblici  registri  recante  l'indicazione
degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili; 
    g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o  inventario  di  cui
all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma  l,  lettera  b),  nonche'
delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c)  dello  stesso
articolo e comma; 
    h)  la  copia  autentica  degli  altri   inventari   formati   in
ottemperanza a disposizioni di legge; 
    i) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili
nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. 
  2. Se il dichiarante e' un  legatario,  alla  dichiarazione  devono
essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1,  lettere  a),
b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive  limitatamente
all'oggetto del legato. 
  3. I certificati di morte e di stato  di  famiglia  possono  essere
sostituiti dalle dichiarazioni  di  cui  all'art.  2  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15. 
  4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si  applica  l'art.
11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  5. L'ufficio competente, se la  dimostrazione  delle  passivita'  e
degli  oneri  o  delle  riduzioni  e  detrazioni  richieste   risulta
insufficiente,  ne  da'  avviso  al   dichiarante,   invitandolo   ad
integrarla e, nel caso previsto nel  secondo  periodo  dell'art.  23,
comma 2, ad esibire in  copia  autentica  gli  assegni  indicati  nel
certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei  mesi
dalla notificazione dell'avviso. 
  6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non
siano  stati  rilasciati  entro   il   termine   stabilito   per   la
presentazione della dichiarazione,  compresi  l'attestazione  di  cui
all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o  altri  documenti  relativi
alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli  25  e  26,  si
applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della  domanda
di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4. 
 
          Note all'art. 30: 
             - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  15/1968  (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente: 
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)  -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici,  lo  stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso  del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti degli obblighi militari e l'iscrizione  in  albi  o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati  con  dichiarazioni,  anche   contestuali   alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione delle normali certificazioni. 
             La  sottoscrizione  delle  dichiarazioni   deve   essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". 
             - Si trascrivono i commi 5 e 6 dell'art.  11  del  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, 
          approvato con D.P.R. n. 131/1986: 
             "5. Agli atti scritti in lingua  straniera  deve  essere
          allegata una traduzione in lingua italiana eseguita  da  un
          perito iscritto presso il tribunale ed asseverata  conforme
          con giuramento. In mancanza di periti  traduttori  iscritti
          presso  il  tribunale  nella  cui  circoscrizione  ha  sede
          l'ufficio  del  registro  competente   la   traduzione   e'
          effettuata da persona all'uopo  incaricata  dal  presidente
          del tribunale. 
             6. La disposizione del comma 5 non si applica agli  atti
          che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono
          presentati agli uffici compresi nei territori  dello  Stato
          nei  quali  e'  ammesso,  per  legge,  l'uso  della  lingua
          straniera adoperata nella redazione dell'atto".