(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 31)
                               Art. 31 
                    (Art. 39 D.P.R. n. 637/1972) 
          Termine per la presentazione della dichiarazione 
 
  1. La dichiarazione deve essere presentata  entro  sei  mesi  dalla
data di apertura della successione. 
  2. Il termine decorre: 
    a) per i rappresentanti legali degli  eredi  o  legatari,  per  i
curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari  dalla
data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno
avuto notizia legale della loro nomina; 
    b) nel  caso  di  fallimento  del  defunto  in  corso  alla  data
dell'apertura della successione o dichiarato  entro  sei  mesi  dalla
data stessa, dalla data di chiusura del fallimento; 
    c) nel caso di dichiarazione di  assenza  o  di  morte  presunta,
dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non  vi  e'
stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data  in  cui
e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta; 
    d) dalla scadenza del termine per la formazione  dell'inventario,
se l'eredita'  e'  accettata  con  beneficio  d'inventario  entro  il
termine di cui al comma 1; 
    e) dalla data della rinunzia o dell'evento di  cui  all'art.  28,
commi 5 e 6, o dalla diversa data  in  cui  l'obbligato  dimostri  di
averne avuto notizia; 
    f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7; 
    g) per gli enti che non possono accettare l'eredita' o il  legato
senza la preventiva autorizzazione, purche' la relativa  domanda  sia
stata presentata entro  sei  mesi  dall'apertura  della  successione,
dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione; 
    h) per gli  enti  non  ancora  riconosciuti,  purche'  sia  stata
presentata   domanda   di   riconoscimento   e   di    autorizzazione
all'accettazione  entro  un  anno  dalla  data  di   apertura   della
successione, dalla  data  in  cui  hanno  avuto  notizia  legale  del
riconoscimento e dell'autorizzazione. 
  3.  Fino  alla  scadenza  del  termine   la   dichiarazione   della
successione   puo'   essere   modificata   con   l'osservanza   delle
disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 
  4. La presentazione ad  ufficio  del  registro  diverso  da  quello
competente si considera avvenuta nel giorno in cui  la  dichiarazione
e' pervenuta all'ufficio competente.