(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 33)
                               Art. 33. 
        (Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972) 
         Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione 
  1.  L'ufficio  del  registro  liquida  l'imposta   in   base   alla
dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza
del relativo termine ma prima che sia stato  notificato  accertamento
d'ufficio,  tenendo   conto   delle   dichiarazioni   integrative   o
modificative gia'  presentate  a  norma  dell'art.  28,  comma  6,  e
dell'art. 31, comma 3. 
  2. In sede di liquidazione  l'ufficio  provvede  a  correggere  gli
errori  materiali  e  di  calcolo  commessi  dal  dichiarante   nella
determinazione della base imponibile e ad escludere: 
    a) le passivita' esposte nella dichiarazione  per  le  quali  non
ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24
o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22  e  24,
nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1; 
    b) le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che  non
risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o  su
richiesta dell'ufficio; 
    c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione  non
previste negli articoli 25  e  26  o  non  risultanti  dai  documenti
prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio. 
  3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare
nell'avviso di liquidazione dell'imposta. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per  la
riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per
la liquidazione  della  maggiore  imposta  in  base  a  dichiarazione
integrativa.