(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 34)
                               Art. 34. 
         (Art. 26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n. 880/86 
             Art. 12 D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88) 
           Rettifica e liquidazione della maggiore imposta 
  1. L'ufficio del registro, se ritiene che  la  dichiarazione  della
successione,  o  la  dichiarazione  sostitutiva  o  integrativa,  sia
incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla  rettifica  e
alla liquidazione della maggiore imposta,  con  gli  interessi  dalla
data di  notificazione  della  liquidazione  dell'imposta  principale
nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 
  2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della  maggiore  imposta
deve contenere: la descrizione dei beni  o  diritti  non  dichiarati,
compresi quelli alienati dal  defunto  negli  ultimi  sei  mesi,  con
l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del  maggior
valore  attribuito  a  ciascuno  dei  beni  o   diritti   dichiarati;
l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo
valore,  o  del  maggior  valore  attribuito  a  quelle   dichiarate;
l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei  valori  a
norma degli articoli da 14 a 19, 8,  comma  4,  e  10;  l'indicazione
delle  passivita'  e  degli  oneri  ritenuti  in  tutto  o  in  parte
inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova  contraria
alle attestazioni e agli altri documenti  prodotti  dal  dichiarante;
l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo  della  maggiore
imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4  devono  essere
indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni
ivi contenute, ne e' stato determinato il valore o il maggior valore. 
  3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali  immobiliari  e'
determinato  dall'ufficio,  avendo  riguardo   ai   trasferimenti   a
qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie  giudiziarie,  anteriori
di non oltre tre anni alla data di apertura  della  successione,  che
hanno avuto per oggetto gli  stessi  immobili  o  altri  di  analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al  reddito  netto  di  cui  gli
immobili  sono  suscettibili,  capitalizzato  al   tasso   mediamente
applicato  alla  detta  data  e  nella  stessa  localita'   per   gli
investimenti  immobiliari,  nonche'  ad  ogni   altro   elemento   di
valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni. 
  4. Per la determinazione del  valore  delle  aziende,  dei  diritti
reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'art.  16,  lettera
b), l'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti relativi  ad
altre imposte e puo' procedere  ad  accessi,  ispezioni  e  verifiche
secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. 
  5. Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il  valore  degli  immobili
iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in  misura
non inferiore, per i  terreni,  a  settantacinque  volte  il  reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a  cento  volte
il reddito risultante  in  catasto,  aggiornati  con  i  coefficienti
stabiliti per le  imposte  sui  redditi,  ne'  i  valori  della  nuda
proprieta' e dei diritti reali di  godimento  sugli  immobili  stessi
dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale  base
a norma dell'art. 14. La  disposizione  del  presente  comma  non  si
applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono
la destinazione edificatoria. 
  6.  Per  i  fabbricati  dichiarati  per  l'iscrizione  nel  catasto
edilizio ma non ancora iscritti  alla  data  di  presentazione  della
dichiarazione della  successione  la  disposizione  del  comma  5  si
applica  a  condizione:  a)  che  la  volonta'  di  avvalersene   sia
espressamente manifestata nella dichiarazione della  successione;  b)
che in allegato alla domanda di voltura catastale, la  quale  in  tal
caso non puo' essere inviata  per  posta,  sia  presentata  specifica
istanza di attribuzione della rendita,  recante  l'indicazione  degli
elementi di individuazione  del  fabbricato  e  degli  estremi  della
dichiarazione di  successione,  di  cui  l'ufficio  tecnico  erariale
rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro  il
termine perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio del  registro,
il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta
produzione. 
  L'ufficio tecnico erariale, entro dieci  mesi  dalla  presentazione
dell'istanza di attribuzione della  rendita,  invia  all'ufficio  del
registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione  in  catasto
del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era  gia'  stata
liquidata in  base  al  valore  indicato  nella  dichiarazione  della
successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la  rendita
cosi' attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore
della nuda proprieta' o del diritto reale di godimento, l'ufficio del
registro, nel termine di decadenza di cui al comma  3  dell'art.  27,
liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza,  con  gli
interessi di cui  al  comma  1  dalla  data  di  notificazione  della
precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni. 
  7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti  stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per  le  successioni  aperte
dal decimo quinto giorno successivo a  quello  di  pubblicazione  dei
relativi decreti ministeriali. Le  modifiche  dei  moltiplicatori  di
settantacinque e cento volte, previste nell'art.  52,  comma  5,  del
testo unico  dell'imposta  di  registro  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, operano anche  ai
fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal
decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto
con il quale sono disposte. 
  8. Ai fini della rettifica  e  della  liquidazione  della  maggiore
imposta non si tiene conto delle differenze  di  valore  relative  ai
beni indicati nell'art. 16, comma 1, lettere b) e d), e nell'art. 19,
dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.