(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 35)
                               Art. 35. 
                (Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972) 
                Accertamento e liquidazione d'ufficio 
  1. In caso  di  omissione  della  dichiarazione  della  successione
l'ufficio  del   registro   provvede   all'accertamento   dell'attivo
ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi  dei  dati  e
delle notizie comunque raccolti o venuti a sua  conoscenza,  compresi
quelli desunti da dichiarazioni  considerate  omesse  a  norma  degli
articoli 28, comma 8, e 32, comma 1.  In  aggiunta  all'imposta  sono
liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma  1,  gli  interessi
dalla data di scadenza del termine entro il  quale  la  dichiarazione
omessa avrebbe dovuto essere presentata. 
  2.  L'avviso  di  accertamento  e  liquidazione   deve   contenere:
l'indicazione  delle  generalita'  dei  chiamati   all'eredita';   la
descrizione dei beni e dei diritti compresi  nell'attivo  ereditario,
con l'indicazione dei valori a ciascuno  di  essi  attribuiti  e  dei
criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 14  a  19,
34, commi 3 e 4, e 10; l'indicazione degli estremi e del valore delle
donazioni anteriori di cui all'art. 8, comma 4;  l'indicazione  delle
aliquote applicate e del calcolo dell'imposta. 
  3. L'esistenza di passivita' deducibili e la spettanza di riduzioni
e di detrazioni possono essere dimostrate, nei  modi  indicati  negli
articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26, entro il termine  di  sei  mesi
dalla data di notificazione dell'avviso. 
  4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,  salvo  il
diverso  contenuto   dell'avviso,   anche   per   la   riliquidazione
dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione  sostitutiva  e
per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della
dichiarazione integrativa.