(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 36)
                               Art. 36. 
                     (Art. 46 D.P.R. n. 637/1972) 
             Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta 
  1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento  dell'imposta
nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 
  2.  Il  coerede  che  ha   accettato   l'eredita'   col   beneficio
d'inventario e' obbligato solidalmente  al  pagamento,  a  norma  del
comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 
  3. Fino a quando l'eredita' non sia  stata  accettata,  o  non  sia
stata accettata da tutti  i  chiamati,  i  chiamati  all'eredita',  o
quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati
alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari,  rispondono
solidalmente dell'imposta nel limite del valore  dei  beni  ereditari
rispettivamente posseduti. Si  applica  l'art.  58  del  testo  unico
sull'imposta di registro approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  4. L'ufficio del registro puo' chiedere la fissazione di un termine
per l'accettazione dell'eredita' a norma dell'articolo 481 del codice
civile o la nomina di un  curatore  dell'eredita'  giacente  a  norma
dell'art. 528 dello stesso codice. 
  5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa  ai
rispettivi legati. 
 
          Note all'art. 36: 
             -  L'art.  58  del  testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R.  n.
          131/1986, e' cosi' formulato: 
             "Art.  58  (Surrogazione   all'amministrazione).   -   I
          soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che  hanno
          pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni,  azioni
          e privilegi  spettanti  all'Amministrazione  finanziaria  e
          possono, esibendo un certificato dell'ufficio del  registro
          attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo
          in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei
          confronti dei soggetti nel cui interesse  fu  richiesta  la
          registrazione. 
             L'ingiunzione  e'  provvisoriamente  esecutiva  a  norma
          dell'art. 642  del  codice  di  procedura  civile.  Non  e'
          ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte
          pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore". 
             - Il testo degli articoli 481 e 528 del codice civile e'
          il seguente: 
             "Art. 481 (Fissazione di un termine per l'accettazione).
          Chiunque vi ha  interesse  puo'  chiedere  che  l'autorita'
          giudiziaria fissi un termine entro  il  quale  il  chiamato
          dichiari se  accetta  o  rinunzia  all'eredita'.  Trascorso
          questo termine senza che abbia fatto la  dichiarazione,  il
          chiamato perde il diritto di accettare". 
             "Art. 528 (Nomina del curatore). -  Quando  il  chiamato
          non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso  di  beni
          ereditari, il pretore del mandamento in cui si e' aperta la
          successione, su istanza delle persone interessate  o  anche
          d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'. 
             Il  decreto  di  nomina  del  curatore,   a   cura   del
          cancelliere, e' pubblicato per estratto  nel  Foglio  degli
          annunzi legali della  provincia  e  iscritto  nel  registro
          delle successioni".