Art. 36. (Art. 46 D.P.R. n. 637/1972) Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario e' obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. Fino a quando l'eredita' non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredita', o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'ufficio del registro puo' chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredita' a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredita' giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice. 5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
Note all'art. 36: - L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, e' cosi' formulato: "Art. 58 (Surrogazione all'amministrazione). - I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore". - Il testo degli articoli 481 e 528 del codice civile e' il seguente: "Art. 481 (Fissazione di un termine per l'accettazione). Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare". "Art. 528 (Nomina del curatore). - Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni".