(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 37)
                               Art. 37. 
        (Artt. 41 e 42 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 
                     Art. 28 D.P.R. n. 602/1973) 
                        Pagamento dell'imposta 
  1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare
con gli interessi di  cui  agli  articoli  34  e  35  e  dell'imposta
suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni da quello in cui
e' stato notificato l'avviso di liquidazione. 
  2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma  1  decorrono
gli interessi di mora nella  misura  del  4,50  per  cento  per  ogni
semestre compiuto. 
  3. Non devono essere pagate le somme  di  importo,  comprensivo  di
interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila. 
  4. Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti,  con  cedole
di titoli del debito pubblico scadute,  e  nei  casi  previsti  dalla
legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonche'
con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.