(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 38)
                               Art. 38. 
                     (Art. 43 D.P.R. n. 637/1972) 
                       Dilazione del pagamento 
  1. Al contribuente puo' essere concesso di  eseguire  il  pagamento
dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e  degli  interessi
di mora a rate annuali posticipate. La dilazione non puo'  estendersi
oltre  il  decimo  anno  successivo  a  quello  dell'apertura   della
successione. 
  2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data
di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella  misura
del nove per cento annuo. 
  3. La dilazione e' concessa a condizione che  sia  prestata  idonea
garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato  o  garantiti
dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto
o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa  di
assicurazioni autorizzata. Gli atti e  le  formalita'  relativi  alla
costituzione e alla  estinzione  di  queste  garanzie  sono  soggetti
all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. 
  4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione
se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi  nell'attivo
ereditario  di  valore  complessivo  superiore  di  almeno  un  terzo
all'importo da dilazionare,  maggiorato  dell'ammontare  dei  crediti
garantiti da eventuali ipoteche di  grado  anteriore  iscritte  sugli
stessi beni e diritti. 
  5. Il contribuente, salva l'applicazione delle  sanzioni  stabilite
per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se
non provvede al pagamento delle rate scadute  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione di  apposito  avviso.  E'  tuttavia  in  facolta'
dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione.