Art. 38. (Art. 43 D.P.R. n. 637/1972) Dilazione del pagamento 1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora a rate annuali posticipate. La dilazione non puo' estendersi oltre il decimo anno successivo a quello dell'apertura della successione. 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per cento annuo. 3. La dilazione e' concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalita' relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. 4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti. 5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. E' tuttavia in facolta' dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione.